Riportiamo qui il riassunto dell’intervento al VIII Workshop CESEF dell’Avv. Sergio Cesare Cereda – Milano, 03 marzo 2022
Il PNRR in questo momento storico sta catalizzando l’interesse generale, è allora normale chiedersi come lo stesso possa incidere sulle attività di efficientamento energetico della Pubblica amministrazione. In particolare quale sia il rapporto con la figura del Partenariato pubblico privato, che costituisce un’efficace modalità per eseguire tali interventi.
Il ricorso al PPP garantisce all’ente concedente un duplice vantaggio: evita di dover investire le somme richieste dagli interventi di riqualificazione e pone a carico del privato il rischio in relazione ai risultati degli interventi. Inoltre in tal modo l’ente pubblico utilizza le rilevanti competenze tecniche degli operatori privati, beneficio ancora più evidente nelle ipotesi di Partenariato ad iniziativa privata.
Come si prospetta la finanza di progetto in presenza dei finanziamenti di cui al PNRR?
La stessa mantiene le sue potenzialità nel caso i contributi pubblici non siano sufficienti a coprire tutti gli oneri degli interventi, e questo è il quadro che in concreto si prospetta in forza del PNRR. Infatti le misure previste in relazione all’efficientamento energetico dei comuni hanno un impatto limitato e di certo insufficiente a coprire il fabbisogno. L’art 1 della legge del 27/12/2019 n. 160 regola l’attribuzione, a pioggia, di contributi ai comuni per i cosiddetti piccoli interventi, ogni comune è certo di ricevere dei finanziamenti ripartiti su più anni ma in misura insufficiente a sostenere efficaci interventi di efficientamento. Mentre l’art 1 della legge del 30/12/2018 n.145 regola l’attribuzione di contributi ai comuni per i cosiddetti medi interventi, in questo caso gli importi riconosciuti sono più rilevanti ma limitati ad alcuni interventi selezionati.
In realtà le somme rinvenienti dal PNRR costituiscono un asset parziale e, come qualsiasi contributo pubblico, possono incidere sul quadro economico finanziario dell’intervento migliorando i parametri per il committente, ad esempio aumentando gli interventi offerti oppure diminuendo l’importo del canone o la durata della concessione. Se ad esempio le condizioni di partenza prevedono la manutenzione e gestione anche di uno stabile, sul quale successivamente (grazie ai finanziamenti) vengono svolti sull’involucro degli interventi di efficientamento, a fronte del miglioramento delle condizioni di esercizio dovrà essere prevista una riduzione del canone.
Appare allora opportuno raccordare le regole del partenariato con i finanziamenti derivanti dal PNRR, in concreto si dovrà agire sui meccanismi contrattuali. Laddove i finanziamenti siano certi (si pensi a quelli a pioggia) si terrà conto degli stessi sin dal momento della predisposizione della gara, inserendoli nel piano economico finanziario.
Se invece il finanziamento non è certo ma solo possibile, il progetto (iniziale) dovrà essere determinato senza tenerne conto, ma deve esserne prevista una modifica a fronte della futura possibilità di realizzare gli interventi finanziati. Interventi che migliorando le condizioni di prestazione del servizio consentono di intervenire sugli indicatori economici dell’operazione.
In concreto potrà prevedersi che gli interventi (aggiunti) siano realizzati direttamente dal concessionario, oppure che siano realizzati dall’ente pubblico (attraverso normali procedure di appalto) e poi messi a disposizione del concessionario che si prenderà in carico la gestione degli immobili e degli impianti così efficientati.
Lo stesso modello giuridico economico può essere riferito ad una diversa modalità di finanziamento: il Conto Termico erogato dal GSE. Trattasi di uno specifico strumento di incentivazione dettato per gli interventi di efficientamento energetico (esclusa l’illuminazione pubblica). Si osservi che lo stesso ha un peso economico ancor più rilevante, arrivando a coprire almeno il 65% degli investimenti.
Anche in questo caso si tratta di coordinare il rapporto concessorio con gli incentivi. La normativa prevede due distinte modalità di erogazione. Il finanziamento a consuntivo, che prevede l’erogazione del sostegno una volta che i lavori siano terminati ed a condizione che permanga una disponibilità di fondi in capo al GSE. Quindi la figura presenta elementi d’incertezza in ordine all’ottenimento della sovvenzione ed è assimilabile al finanziamento “incerto” di cui s’è detto sopra. È poi previsto il finanziamento a prenotazione nel quale è possibile conseguire la certezza del finanziamento sin dal momento in cui la prenotazione è accettata. In questo caso le problematiche nascono dalla (eccessivamente) ristretta tempistica per la realizzazione dei lavori.